B I B L I A

ASSOCIAZIONE LAICA DI CULTURA BIBLICA
O N L U S
- Associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 -

Via A. da Settimello 129 - 50040 Settimello (Frienze)
Tel 055 8825055 - Fax 055 8824704 - E-mail: biblia@dada.it - Cod. Fisc. 92003770481 - c/c/p 15769508

S T A T U T O

Art. 1

E' costituita con sede in Calenzano loc. Settimello (Firenze) 1'Associazione laica di cultura biblica denominata «BIBLIA - ONLUS».
L'associazione e apartitica, aconfessionale e non ha alcun fine di lucro. Sezioni decentrate dell'Associazione possono essere costituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne definisce modalità e compiti.
Vi è il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 2
L'Associazione persegue i seguenti scopi: stimolare e promuovere la conoscenza della Bibbia organizzando a tale scopo, direttamente o indirettamente, seminari, ricerche, dibattiti, corsi di formazione o aggiornamento per insegnanti e operatori culturali, convegni e viaggi di studio, per soci ed associati, anche in collaborazione con altre associazioni, istituzioni ed organizzazioni.
L'associazione svolge pertanto la propria attività nel campo dell'istruzione e della promozione della cultura biblica; il tutto nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o strumentali e/o accessorie.
Art. 3
L'Associazione si compone di tutti coloro che, condividendo gli scopi sopra indicati, ne diventano soci secondo le formalitàdi cui al presente statuto.
Essi partecipano alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo e si distribuiscono in:
- SOCI ORDINARI, quanti versano annualmente la quota sociale;
- SOCI SOSTENITORI, coloro che aggiungono un contributo straordinario alla quota annuale;
- SOCI VITALIZI, quelli che sostengono 1'Associazione versando «una tantum» un determinato contributo finanziario.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 4
Coloro che intendono divenire soci devono presentare una domanda di adesione in cui dichiarino di accettare gli scopi dell'Associazione. Sulla domanda di adesione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
Coloro che intendono partecipare alle attività promosse da Biblia e e non sono soci sono considerati «associati»: essi non hanno diritto di voto nell'Assemblea.
Art. 5
Costituiscono motivi di cessazione della qualità di socio:
a) le dimissioni, da presentare in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
b) il mancato pagamento della quota associativa.
Art. 6
L'entità delle quote associative annue diversificate per categoria è determinata su proposta del Consiglio Direttivo con delibera dell'Assemblea.
Tali diversificazioni tuttavia non implicano alcuna differenza di trattamento fra i soci in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.
Art. 7
L'associazione dispone di:
a) un patrimonio sociale costituito da:
    1. titoli di Stato;
    2. eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
    3. beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per altro titolo vengano
        in legittimo possesso dell'Associazione;
b) un fondo di esercizio con cui provvede al suo finanziamento ed a tutto quanto necessarlo per lo
    svolgimerito dell'attività associativa, e comprende:
    1. le quote sociali;
    2. contributi e sovvenzioni elargiti da persone fisiche o enti;
    3. le eccedenze delle iniziative;
    4. le rendite degli investimenti.
Art. 8
Per ciascun anno solare sono compilati dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che verranno sottoposti alla approvazione dei soci con le relative relazioni dei Revisori dei Conti; il primo in Assemblea o per referendum postale entro il mese di ottobre ed il secondo in Assemblea entro il mese di aprile.
I bilanci dovranno essere trasmessi al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali entro 30 giomi dalla loro approvazione.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e/o strumentali e/o accessorie, salve eventuali diverse destinazioni conformi alle previsioni normative.
Art. 9
Sono organi dell'Associazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) I'Assemblea dei soci;
d) i Revisori dei Conti;
e) i Probiviri.
Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e puo' compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell'Associazione.
Convoca e presiede 1'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sopraintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.
Entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno il Presidente invia al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una relazione sull'attività culturale svolta dall'Associazione nell'anno precedente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.
Qualora 1'incarico di Presidente si renda vacante, il Vice Presidente provvede alla sostituzione sino alla prima Assemblea successiva.
Art. 11
Le proposte di candidatura alle cariche sociali debbono pervenire per iscritto al Presidente prima dell'inizio dei lavori dell'Assemhlca nella quale si procede alla elezione.
Alle elezioni si procede per scrutinio segreto.
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti.
Per le altre cariche sociali 1'elezione avviene a maggioranza semplice previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea.
Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Le cariche sociali non possono essere ricoperte da ministri di culto, al fine di garantire 1'aconfessionalità dell'Associazione.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dai Consiglieri eletti. Esso si riunisce almeno tre volte 1'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soli presenti con esclusione quindi di deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni de lConsiglio va redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale: in assenza di quest'ultino,  le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Art. 13
II Consiglio Direttivo:
a) stabilisce il programma di attività nel rispetto delle indicazioni generali determinate dall'Assemblea;
b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo;
c) delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione;
d) nomina un Segretario Generale scelto fra i soci, anche se non facente parte del Consiglio Direttivo;
e) assume tutti i provvedimenti necessari per 1'amministrazione, I'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
f) predispone il Regolamento interno di cui al successivo articolo 23.
Art. 14
L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale. Il diritto di voto si esprime personalmente o mediante delega ad altro socio. Il socio partecipante all'Assemblea non puo' disporre di piu di due deleghe.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Art. 15
L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria:
- entro aprile, per 1'approvazione del bilancio consuntivo e per le altre competenze di cui all'art. 18; 
- entro il mese di ottobre, per 1'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'approvazione del bilancio preventivo, su delibera del Consiglio Direttivo, puo' avvenire anche per referendum.
L'Assemblea puo' essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci, in entrambi i casi con indicazione dell'ordine del giorno.
La convocazione va fatta con lettera semplice spedita ai soci trenta giorni prima della data in cui si terrà 1'Assemblea stessa, con 1'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
Art. 16
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti (personalmente o rappresentati per delega) la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (che non potrà svolgersi lo stesso giorno della prima), quale che sia il loro numero.
Per le modifiche allo Statuto è richiesta la presenza (personale o per delega) di tre quarti dei soci in prima convocazione e di almeno due terzi nella seconda.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti (quindi, comprese le deleghe) senza tener conto degli astenuti.
Per le cariche sociali si procede come al precedente articolo 11.
Per le modifiche allo Statuto è richiesto il voto favorevole di due terzi dei votanti.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione non potràessere effettuato se non dietro deliberazione di almeno tre quarti dei soci.
Art. 17
L'Assemblea e presieduta dal Presidente.
Il Presidente nomina all'inizio delle riunioni almeno due scrutatori e, in assenza del Segretario Generale, un socio che lo sostituisca.
I verbali sono redatti dal Segretario Generale che li firma insieme al Presidente.
Art. 18 
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) le direttive generali dell'Associazione;
b) 1'approvazione dei bilanci: preventivo e consuntivo;
c) la determinazione delle quote annue associative;
d) le elezioni delle cariche sociali di:
    - Presidente;
    - Vice Presidente;
    - Tesoriere;
     - Consiglieri (in numero non inferiore a 4 e non superiore a 8, da determinare prima  dell'inizio
     delle votazioni);
    - due Revisori dei Conti;
    - tre Probiviri;
e) le modifiche allo Statuto;
f) I'approvazione del Regolamento interno e delle sue eventuali modifiche;
g) lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 19
L'Assemblea nomina due Revisori dei Conti. Un terzo Revisore è nominato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica dell'Associazione, verificano i bilanci preventivi e consuntivi e ne riferiscono al1'Assemblea con proprie relazioni.
Art. 20
II Consiglio Direttivo demanda al Collegio dei Probiviri la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra soci e soci e tra soci e 1'Associazione, relativamente all'attività sociale.
Art. 21
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. E previsto il rimborso delle spese a pie' di lista sostenute dai membri eletti per le cariche sociali, nell'espletamento di incarichi relativi alle finalità dell'Associazione.
Art. 22
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito 1'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e comunque in conformità ad ogni eventuale successiva normativa in materia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 24
Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno.


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